Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 31/03/2006 n. 165

8. Per esigenze di coordinamento delle attività omogenee e comuni a più strutture il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, può istituire, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, ulteriori unità organizzative di secondo livello, denominate «Sezioni».

9. Le strutture di primo livello di cui all'articolo 30 costituiscono centri di responsabilità amministrativa.

10. Le strutture di secondo livello, ivi comprese le unità organizzative settoriali o locali, costituiscono centri di costo. Sezione II Compiti della struttura

Art. 32 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente ed è scelto tra persone in possesso di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

2. Il rapporto di impiego del Direttore generale è regolato con contratto di lavoro di diritto privato stipulato dal Presidente. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneità dell'incarico, della complessità dei compiti assegnati e delle condizioni di mercato.

3. L'incarico di Direttore generale ha durata non superiore a quattro anni, non può eccedere la scadenza naturale del mandato del Presidente, e può essere confermato.

Art. 33 - Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore generale è responsabile della struttura e dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo dell'Ente, esercita i poteri ed espleta i compiti di cui all'articolo 12, comma 3, del de- creto legislativo 3 settembre 2003 n. 257. A tal fine sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente, esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture dell'Ente e di dirigenza generale nei confronti degli altri dirigenti, gestisce le risorse umane, formula proposte agli organi di indirizzo dell'Ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività dell'Ente in relazione alle finalità istituzionali.

2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.

3. Il Direttore generale nell'assolvimento dei compiti assegnatigli dal Consiglio di amministrazione, adotta ogni deliberazione necessaria ed utile alla definizione delle relative pratiche, ivi compresa la proposizione di azioni, la resistenza in giudizio ed il conferimento del mandato ai difensori, ad eccezione delle deliberazioni espressamente riservate al Consiglio di amministrazione. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII, egli stipula, in nome e per conto dell'Ente, convenzioni, accordi e contratti, qualora da tali atti derivino entrate o spese per l'Ente, in attuazione delle linee strategiche tracciate e delle deliberazioni adottate dagli Organi di vertice.

4. Il Direttore generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Alcune delle funzioni di competenza del Direttore generale, eventualmente con la relativa capacità di spesa, possono essere delegate da questi a dirigenti dell'Ente mediante espressa attribuzione. Per l'espletamento dell'attività negoziale, in particolare, il Direttore generale può conferire deleghe ai dirigenti o ad altri soggetti dipendenti dell'Ente. Se i contratti e le convenzioni da stipulare riguardano attività fatta oggetto di delega ai dirigenti, si intende implicitamente conferita agli stessi anche la capacità di stipula dei relativi atti negoziali, salvo che l'atto di delega non preveda altrimenti.

6. Il Direttore generale, inoltre

a) stipula i contratti relativi agli incarichi dirigenziali

b) emana i regolamenti interni nonchè gli atti organizzativi e di gestione sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione e degli indirizzi espressi dal Presidente

c) rappresenta l'ENEA nei rapporti con le organizzazioni sindacali

d) fornisce al Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legi slativo 3 settembre 2003 n. 257 la collaborazione per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati

e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili dei dipartimenti e delle direzioni centrali e dei dirigenti, di cui si è avvalso per funzioni di studi, consulenza o altro

f) fornisce supporto agli organi di indirizzo per la definizione di strategie e programmi di ricerca nazionali ed internazionali

g) coordina l'attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti dei dipartimenti e delle direzioni centrali

h) determina per l'effettuazione di prove, analisi, controlli ed altro, le tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di amministrazione

i) svolge ogni altra funzione che il regolamento ENEA gli attribuisce.

7. Il Direttore generale può avvalersi, per funzioni diverse, dei dirigenti dell'Ente, cui non è stata attribuita la titolarità di un centro di responsabilità ovvero un incarico della struttura organizzativa; nonchè dotarsi di consiglieri od assistenti con specifici incarichi, nel rispetto del limite massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 34 - Dipartimenti

1. I dipartimenti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), assolvono ai compiti definiti all'articolo 13 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, e sono dotati di autonomia scientifica, amministrativa, organizzativa e di gestione nell'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che vengono loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci. Si realizzeranno le forme di integrazione e collaborazione necessarie a rendere più efficace la loro azione.

2. In sede di prima applicazione, i compiti e le funzioni di ciascuno dei cinque dipartimenti, specificamente individuati con regolamento interno ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 257 del 2003, adottato previe intese con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero delle politiche agricole, con il Ministero della salute, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, potranno riguardare

a) il dipartimento Fusione, tecnologie e presidio nucleari cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:

1. fusione (fisica della fusione, tecnologie della fusione, macchine a confinamento inerziale, macchine a confinamento magnetico, superconduttivita);

2. fissione (presidio nucleare)

b) il dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile cura le attività di ricerca, di valutazione e di applicazione attinenti ai settori di intervento inerenti:

1. sviluppo sostenibile (programmazione degli usi del territorio e valutazione ambientale strategica; tecnologie e «best practices» per l'uso ottimale e la riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche, con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti ed alla gestione delle acque; contabilità ambientale);

2. cambiamenti climatici (ricerca sui cambiamenti climatici e «sportello» italiano dell'Intergovernamental Panel on Climate Change; valutazione degli effetti e misure di adattamento sulla gestione delle coste, desertificazione, agricoltura; innovazione tecnologica nelle produzioni e negli usi finali di energia, per la riduzione delle emissioni di CO2; cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto)

c) il dipartimento Tecnologie per l'energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:

1. fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termodinamico e biomasse);

2. tecnologie energetiche avanzate (idrogeno, celle a combustibile, cicli termici avanzati e gassificazione carbone);

3. risparmio energetico (uso razionale dell'energia, mobilità sostenibile e trasporto innovativo)

d) il dipartimento Tecnologie fisiche e nuovi materiali cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie applicative nei settori:

1. tecnologie fisiche (ionizzanti, non ionizzanti, per applicazioni speciali e mediche, robotica e visione artificiale);

2. nuovi materiali (strutturali, funzionali e tecnologie di integrazione; nanofasici e nanostrutturati; qualificazione, caratterizzazione e certificazione di materiali e componenti)

e) il Dipartimento biotecnologie, agroindustria e protezione della salute cura le attività inerenti la ricerca e le tecnologie nei settori:

1. protezione della salute;

2. sicurezza alimentare e ambientale;

3. sistema agroindustriale e tutela degli ecosistemi;

4. prodotti e processi a base biologica;

5. radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti.

3. L'articolazione organizzativa del dipartimento e l'individuazione delle eventuali relative Sezioni inerenti ai settori di attività omogenei, riportabili anche ad ulteriori settori di attività ed obiettivi strategici, sono adottate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, in adeguamento all'evoluzione della programmazione delle attività approvata con il piano triennale e con i piani annuali.

Art. 35 - Direzioni centrali

1. Le direzioni centrali di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) svolgono le funzioni previste all'articolo 14 del decreto legislativo 3 settembre 2003 n. 257, e provvedono alla gestione delle risorse loro assegnate dal Consiglio di amministrazione all'atto dell'istituzione ed in sede di approvazione dei bilanci, secondo le seguenti specifiche

a) la Direzione centrale supporto, infrastrutture e centri assicura la razionalizzazione della gestione e dell'esecuzione di tutte le attività inerenti al funzionamento delle varie sedi di lavoro dell'Ente, in termini di servizi da rendere al personale, di funzionalità da garantire, di patrimonio logistico e strumentale da conservare e sviluppare e di rapporti con il territorio. I compiti ad essa afferenti riguardano:

1. la gestione unificata delle spese di funzionamento ed in particolare le procedure di acquisizione dei beni e dei servizi più rilevanti di interesse comune a più Centri, al fine di ottenere i necessari risparmi di gestione;

2. la gestione unificata degli investimenti infrastrutturali finalizzata alla conservazione del valore patrimoniale dei Centri e la connessa definizione delle linee guida per le attività degli uffici tecnici degli stessi;

3. la gestione centralizzata delle reti informatiche e di telecomunicazione dei Centri, nonchè dei correlati «services» di assistenza agli utenti;

4. la gestione centralizzata del sistema informativo gestionale;

5. la gestione centralizzata delle politiche di sicurezza dell'Ente, con particolare riferimento agli obblighi di legge;

6. la gestione centralizzata delle risorse fisiche dell'Ente;

7. la gestione unificata dei servizi forniti dai Centri al territorio;

8. la gestione unificata della funzione di «incubatore» per lo start-up di nuove imprese, per le azioni che i Centri svolgono in modo unitario e sinergico; 9. le funzioni previste per l'Ufficio relazioni con il pubblico

b) la Direzione centrale risorse umane assicura la razionalizzazione dei processi connessi con la gestione e lo sviluppo del personale, in raccordo e nel rispetto dell'autonomia assegnata in materia ai dipartimenti e alle altre direzioni centrali. I compiti ad essa afferenti riguardano:

1. lo sviluppo del patrimonio delle risorse umane dell'Ente attraverso la formulazione dei piani di acquisizione di nuove risorse, nonchè della mobilità, dei piani di sviluppo dell'organizzazione e della formazione professionale e manageriale;

 

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